La polizza Rc Prodotti è una copertura assicurativa essenziale per molte aziende, in quanto tutela nel caso di eventuali danni a persone e cose derivanti da difetti del prodotto. Ma nello specifico quali tipologie di aziende hanno i maggiori benefici? In questo articolo le andremo ad individuare.
Quadro normativo

Prima di entrare nel vivo, una velocissima introduzione. Il contesto normativo nel quale opera un’azienda con sede in UE prevede che i consumatori possano richiedere il risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi. Ovvero, se un prodotto difettoso causa danni fisici ai consumatori o alla loro proprietà, il produttore deve fornire un risarcimento.
Indipendentemente dal fatto che vi sia una negligenza o una colpa da parte sua. Da qui può nascere l’esigenza di dotarsi di una polizza Rc Prodotti.
A quali aziende serve una tutela Rc Prodotti?

Anche qui è la norma che ci dice quali soggetti sono tenuti a risarcire i danni causati dai propri prodotti.
Parliamo del:
- Fabbricante
- Assemblatore
- Appositore del marchio
- Importatore da un paese extra UE
- Manipolatore
- Agricoltore, allevatore, pescatore
- Distributore (solo se non indica il fabbricante)
Figure chiamate a rispondere ai sensi del codice del consumo
Queste sono tutte figure chiamate a rispondere qualora il prodotto arrecasse un danno a terzi. Quindi, se la tua azienda rientra in una di queste casistiche, ovvero fabbrica il prodotto (indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotto intermedio o finito), lo assembla, appone il marchio su un prodotto fabbricato da terzi, importa in Italia prodotti da paesi fuori dall’unione europea, manipola/modifica il prodotto, piuttosto che lavora prodotti alimentari, in caso in cui il prodotto – in quanto difettoso, causasse danni fisici al consumatore, la tua azienda sarà obbligata a risarcirlo.
Per questa tipologia di aziende esiste la tutela assicurativa della Rc Prodotti.
Rc Prodotti: Il falso mito dell’assemblatore esente da responsabilità
Poiché si tratta di un argomento che suscita sempre grande interesse, commenta qui sotto così da poter rispondere ai tuoi dubbi. Uno dei miti più comuni è quello di pensare che se ci si limita ad effettuare l’assemblaggio, la responsabilità ricadrà solo su chi ha fabbricato il pezzo incriminato.
Altro errore di valutazione assai comune riguarda la convinzione che se sul proprio pezzo non c’è un marchio, non si riuscirà a risalire a chi l’ha fabbricato.
Fammi sapere nei commenti qui sotto quali sono i dubbi in ordine all’argomento di cui abbiamo parlato. Come sempre ti ricordo di iscriverti alla newsletter se non l’hai fatto, così potrai rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti a tema gestione dei rischi aziendali e strumenti assicurativi per trasferirli.